Legge federale
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Art. 13 Vigilanza
1 Se il comportamento in affari di un consulente in brevetti dà luogo a querele, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può, dopo aver sentito l’interessato:
2 Per giudicare il comportamento in affari ai sensi del capoverso 1, si tiene conto dell’insieme dell’attività economica del consulente in brevetti, sia in Svizzera che all’estero. 3 Il DFGP può ordinare la pubblicazione dell’ammonimento o dell’esclusione nonché la cancellazione dell’iscrizione dal registro dei consulenti in brevetti. |