Legge federale
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Art. 9 Documentazione
1 La CaF comunica al Controllo federale delle finanze tutte le risoluzioni dell’Assemblea federale e del Consiglio federale attenenti alla gestione finanziaria della Confederazione.25 2 I Dipartimenti, i loro uffici e i tribunali della Confederazione26 comunicano al Controllo federale delle finanze le istruzioni e le ordinanze date in virtù di quelle risoluzioni. 3 A domanda del Controllo federale delle finanze, i Dipartimenti e gli uffici devono consegnargli tutti i documenti relativi a negozi giuridici e a dichiarazioni impegnative, in quanto possano concernere la gestione finanziaria della Confederazione. 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020 (Riorganizzazione nel settore dell’informatica), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6077). 26 Nuova espr. giusta l’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 sui revisori, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3971; FF 2004 3545). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |
