Legge federale
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Art. 9 Delega della promozione della cinematografia
1 La Confederazione può delegare a un’istituzione di diritto privato un settore della promozione della cinematografia se terzi forniscono a tale promozione un contributo importante. 2 Il Consiglio federale decide nel singolo caso sul principio della delega. Il DFI5 stabilisce le condizioni quadro e designa i rappresentanti della Confederazione. 3 La Confederazione conclude con l’istituzione un contratto di prestazioni che disciplina gli obblighi delle parti. Il contratto di prestazioni prevede un tribunale arbitrale che decide in via definitiva le controversie fra l’organizzazione e gli aventi diritto. 5 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5637; FF 2015 447). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |