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Art. 2a
Prevenzione 1La Confederazione promuove la sicurezza della circolazione mediante campagne di sensibilizzazione e altre attività di prevenzione. 2Essa può coordinare e sostenere le attività svolte in questo senso dai Cantoni e dalle organizzazioni private. 1 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU20022767, 20045053 art. 1 cpv. 1; FF19993837). |