Legge federale
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Art. 8a Voto elettronico 15
1 D’intesa con i Cantoni e i Comuni interessati, il Consiglio federale può autorizzare la sperimentazione del voto elettronico limitandola sotto il profilo territoriale, temporale e materiale. 1bis Se un Cantone svolge da tempo senza panne e con successo sperimentazioni di voto elettronico, il Consiglio federale può, a sua domanda, autorizzarlo a proseguire le sperimentazioni per un periodo di tempo determinato. Può sottoporre l’autorizzazione a oneri o condizioni oppure, in ogni momento e ponderate tutte le circostanze, limitare il voto elettronico a a luoghi, date o oggetti determinati.16 2 Il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e lo spoglio di tutti i voti devono essere garantiti e gli abusi esclusi. 3 …17 4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 15 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002 , in vigore dal 1° gen. 2003 (RU2002 3193; FF 20015665). 16 Introdotto dal n. I 1 della LF del 23 mar. 2007 che modifica la legislazione federale in materia di diritti politici, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4635; FF 2006 4815). 17 Abrogato dal n. I 1 della LF del 23 mar. 2007 che modifica la legislazione federale in materia di diritti politici, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4635; FF 2006 4815). |