Legge federale
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Art. 22e Pagamento per vecchiaia o invalidità 57
1 Se ha diritto a una rendita intera d’invalidità o ha raggiunto l’età minima per il pensionamento anticipato (art. 1 cpv. 3 LPP58), il coniuge creditore può chiedere il pagamento della rendita vitalizia secondo l’articolo 124a CC59. 2 Se il coniuge creditore ha raggiunto l’età di riferimento60 secondo l’articolo 13 capoverso 1 LPP, gli viene pagata la rendita vitalizia. Può chiedere che sia versata nel suo istituto di previdenza se il regolamento di quest’ultimo gli consente ancora di riscattare. 57 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151). 60 Nuova espr. giusta l’all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179). |
