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Art. 68 Obblighi di diligenza particolari per i giochi in linea
1 Per i giochi in linea, l’identificazione della controparte in occasione dell’avvio della relazione d’affari può avvenire sulla base di un’autocertificazione. 2 La controparte deve essere identificata conformemente all’articolo 3 capoverso 1 LRD8, se le poste mensili oppure le vincite singole o mensili sono di importo rilevante. 3 La CFCG stabilisce gli importi da ritenersi rilevanti nel settore dei giochi da casinò e, se necessario, li adegua. 4 Il DFGP stabilisce gli importi da ritenersi rilevanti nel settore dei giochi di grande estensione e, se necessario, li adegua. 8 RS 955.0 |