Legge federale
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Art. 33 Estratti autenticati
1 Chiunque può farsi rilasciare dai servizi designati competenti dal Cantone estratti autenticati della misurazione ufficiale. 2 Per il rilascio degli estratti autenticati può essere riscosso un emolumento. 3 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle linee fondamentali della procedura, segnatamente per quanto concerne:
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