Legge federale
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Art. 34 Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni
1 La Confederazione è competente per:
2 I Cantoni sono competenti per:
3 Se un Cantone non adempie per tempo o adempie in maniera qualitativamente insufficiente i suoi compiti, il Consiglio federale può ordinare l’esecuzione sostitutiva previa ingiunzione e audizione del Cantone. |