Legge federale
|
|
Art. 12 Comunicazione dei risultati dei controlli
1 Le autorità fiscali cantonali avvisano le casse cantonali di compensazione se accertano che un reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente non è stato affatto dichiarato. Il Consiglio federale fissa l’importo minimo per il reddito che dev’essere annunciato. 2 Le autorità cantonali e federali competenti in materia d’assicurazione contro la disoccupazione o per l’esecuzione della legislazione in materia di assicurazioni sociali e le organizzazioni private competenti in tali materie comunicano i risultati dei loro controlli alle autorità competenti in materia d’asilo e di stranieri se:
3 Le altre autorità di cui all’articolo 11 comunicano alle autorità federali o cantonali eventualmente interessate nel caso specifico i risultati dei controlli effettuati in esecuzione dei loro compiti, qualora sussistano indizi che nell’ambito dell’esercizio di un’attività lucrativa sia stato disatteso il diritto in materia di assicurazioni sociali, stranieri o imposte alla fonte. 4 Per autorità eventualmente interessate nel caso specifico s’intendono:
6 L’organo cantonale di controllo o i terzi ai quali i Cantoni hanno delegato attività di controllo informano le autorità od organi competenti se nell’ambito dei controlli secondo l’articolo 6 risultano indizi d’infrazione:
14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521; FF 2016125). 15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521; FF 2016125). 16 Introdotta dal n. 7 dell’all. alla LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 51295148; FF 2005 3989). 17 RS 641.20 18 RS 823.20 19 RS 822.11 20 RS 642.11 21 RS 642.14 22 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521; FF 2016125). 23 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521; FF 2016125). |
