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Art. 2 Unità amministrative competenti
1 Il Consiglio federale designa le unità amministrative che svolgono i compiti di cui all’articolo 1. Designa in particolare l’ufficio federale che funge da servizio meteorologico e climatologico nazionale (Ufficio federale); tale ufficio rappresenta la Confederazione Svizzera presso l’Organizzazione meteorologica mondiale. 2 Nell’adempiere i loro compiti, le autorità amministrative competenti tengono conto dei bisogni delle diverse parti e regioni linguistiche del Paese. |