Legge federale
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Art. 13 Trasformazione della forma giuridica
1 L’ente autonomo è trasformato in una società anonima di diritto speciale conformemente alle disposizioni della presente legge. I rapporti giuridici non ne risultano modificati. 2 Il Consiglio federale stabilisce la data della trasformazione. Prima della trasformazione consulta le commissioni competenti dell’Assemblea federale. Prende le decisioni necessarie per realizzare la trasformazione, segnatamente:
3 Con la decisione concernente il bilancio d’apertura il Consiglio federale approva la chiusura dei conti e l’ultima relazione di bilancio dell’ente; il consiglio d’amministrazione gli presenta una proposta. 4 Con la decisione concernente il bilancio d’apertura il Consiglio federale può convertire il capitale di dotazione dell’ente in capitale proprio della società anonima, al fine di raggiungere una quota di capitale proprio adeguata. Il consuntivo della Confederazione e il bilancio della Posta sono adeguati di conseguenza. 5 Il consiglio d’amministrazione dell’ente prepara la trasformazione della forma giuridica nonché lo scorporo di PostFinance e il trasferimento di patrimonio a PostFinance. Al momento della trasformazione il consiglio d’amministrazione della società anonima emana il regolamento di organizzazione e adempie gli altri compiti assegnatigli dal Codice delle obbligazioni10 e dallo statuto. 6 La società anonima riprende quale datore di lavoro i rapporti d’impiego esistenti. I rapporti d’impiego del personale retti dal diritto pubblico sono trasformati in rapporti d’impiego di diritto privato al momento dell’entrata in vigore di un nuovo contratto collettivo di lavoro, al più tardi però due anni dopo la trasformazione della forma giuridica. 7 Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici connesse alla trasformazione della forma giuridica sono esenti da tasse ed emolumenti. 8 Le disposizioni della legge del 3 ottobre 200311 sulla fusione non sono applicabili alla trasformazione dell’ente in una società anonima. 10 RS 220 11 RS 221.301 BGE
130 I 96 () from 23. Dezember 2003
Regeste: Art. 49 Abs. 1 BV; Art. 21 Abs. 1 SBBG; Art. 6 Abs. 1 aSBBG; Art. 10 Abs. 1 GarG; Art. 62d RVOG; Befreiung der Schweizerischen Bundesbahnen AG (SBB AG) von den kantonalen Steuern. Zulässigkeit der Besteuerung der SBB AG für Liegenschaften, die keine notwendige Beziehung zum Betrieb des Unternehmens haben. Unmassgeblichkeit der zu Art. 6 Abs. 1 aSBBG und Art. 10 Abs. 1 GarG entwickelten Rechtsprechung (vgl. BGE 103 Ib 257; BGE 111 Ib 6) bei Anwendung von Art. 21 Abs. 1 SBBG (E. 2 und 3). |