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Art. 66 Restituzione
1 Le prestazioni federali indebitamente ottenute devono essere restituite. Ciò vale anche se un impianto o un’installazione viene distolto dal suo scopo. 2 Il diritto della Confederazione alla restituzione si prescrive in tre anni dal giorno in cui essa ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è sorto.71 3 Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.72 71 Nuovo testo giusta l’all. n. 18 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211). 72 Introdotto dall’all. n. 18 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211). |