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Art. 37 Interventi nelle acque superficiali 31
1 Le acque superficiali possono essere arginate e corrette solo se:
2 Gli interventi sui corsi d’acqua superficiali devono per quanto possibile rispettare o ricostituire il tracciato naturale. 3 Le acque superficiali e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati e sottoposti a manutenzione in modo da:
4 Nelle zone edificate, l’autorità può autorizzare deroghe ai capoversi 2 e 3. 5 I capoversi 2 e 3 sono applicabili per analogia alla creazione di corpi idrici artificiali, nonché al ripristino e al rafforzamento, a seguito di eventi dannosi, di opere di protezione esistenti. 31 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025430; FF 2023 858). |
