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Art. 37 Disposizioni d’esecuzione
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. Provvede affinché queste non limitino l’autonomia di cui i datori di lavoro necessitano per adempiere i loro compiti. 2 Le disposizioni d’esecuzione di cui al capoverso 1 sono applicabili anche al personale dei Servizi del Parlamento e del Tribunale federale, per quanto l’Assemblea federale o il Tribunale federale non emanino per il loro personale disposizioni completive o divergenti. 3 Gli altri datori di lavoro emanano le disposizioni d’esecuzione, per quanto la presente legge non attribuisca tale competenza unicamente al Consiglio federale.118 3bis Le unità amministrative alle quali il Consiglio federale ha delegato le competenze del datore di lavoro secondo l’articolo 3 capoverso 2 emanano disposizioni d’esecuzione, fatta salva l’approvazione del Consiglio federale.119 4 Se il CO120 si applica per analogia conformemente all’articolo 6 capoverso 2, nelle loro disposizioni d’esecuzione i datori di lavoro possono derogare:
118 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). 119 Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). 121 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). BGE
140 V 449 (8C_289/2014) from 18. August 2014
Regeste: Art. 3 Abs. 2 FamZG; Ziff. 103 Abs. 2 Gesamtarbeitsvertrag 2011 der SBB; Anspruch auf Kinderzulagen. Bei den Kinder- und Ausbildungszulagen gemäss Gesamtarbeitsvertrag der SBB (GAV SBB) handelt es sich nicht um Familienzulagen im Sinne des FamZG, sondern um andere Leistungen (E. 1.1). Der Anspruch auf Kinderzulagen knüpft an das Arbeitsverhältnis bei der SBB an. Ob der Ansatz für ein Kind (Ziff. 103 Abs. 2 lit. a GAV SBB) oder für jedes weitere Kind (Ziff. 103 Abs. 2 lit. b GAV SBB) massgebend ist, richtet sich nach der Anzahl zulagenberechtigter Kinder in der Haushalts- oder Familiengemeinschaft der bezugsberechtigten Person (E. 4.3-4.6). |