Legge federale
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Art. 30 Compiti di protezione
1 La Confederazione può impiegare un’impresa che fornisce prestazioni di sicurezza private per eseguire all’estero i compiti di protezione seguenti:
2 L’autorità federale che impiega un’impresa (autorità committente) consulta l’autorità competente secondo l’articolo 38 capoverso 2 e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. |