Art. 4 Blocco in vista di una confisca in caso di fallimento dell’assistenza giudiziaria
1 In vista dell’apertura di un procedimento di confisca, il Consiglio federale può disporre il blocco di valori patrimoniali in Svizzera:
2 Il blocco è ammissibile unicamente alle condizioni seguenti:
3 Il blocco è ammissibile anche se, dopo la presentazione di una domanda di assistenza giudiziaria, la collaborazione con lo Stato di provenienza è esclusa poiché sussistono motivi per ritenere che il procedimento nello Stato di provenienza non sia conforme ai principi procedurali determinanti di cui all’articolo 2 lettera a della legge del 20 marzo 19813 sull’assistenza internazionale in materia penale e sempre che la tutela degli interessi della Svizzera lo esiga. 3 RS 351.1 |