Legge federale
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Art. 33 Delega di compiti
1 Il Consiglio federale può delegare i compiti di cui agli articoli 12 capoverso 3, 14–21 e 23 capoversi 1 e 2 a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato. Esercita la vigilanza sulle organizzazioni e sulle persone incaricate. 2 I soggetti incaricati hanno diritto a un’indennità. Quest’ultima può essere corrisposta a titolo forfettario. |