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Art. 93 Disbrigo
1 L’organo di mediazione esamina la questione e funge da mediatore tra le parti. In particolare può:
2 L’organo di mediazione non ha poteri decisionali e non può impartire istruzioni. 3 Al più tardi 40 giorni dopo il deposito del reclamo, l’organo di mediazione riferisce per scritto alle parti sui risultati delle sue indagini e sulle modalità di disbrigo del reclamo. 4 Con il consenso delle parti, il disbrigo può essere verbale. 5 Dopo la trattazione del reclamo, l’organo di mediazione fattura i costi all’emittente. Nel caso di reclamo temerario l’Autorità di ricorso può, su richiesta dell’organo di mediazione o dell’emittente, addossare le spese di procedura al reclamante. |