Legge federale
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Art. 45 Assistenza generale all’estero
1 L’assistenza generale comprende segnatamente gli aiuti prestati in caso di malattia e infortunio oppure gli aiuti prestati alle vittime di un grave crimine. 2 In casi particolari la Confederazione può partecipare a operazioni di ricerca e salvataggio. 3 Se nell’ambito della sua assistenza la Confederazione è informata dalle autorità dello Stato ospite del decesso di un cittadino svizzero con domicilio in Svizzera, lo comunica agli stretti congiunti. 4 Nei procedimenti giudiziari all’estero le rappresentanze possono raccomandare un patrocinatore legale sul posto, senza garanzia. 5 Le rappresentanze possono intervenire presso le autorità locali e centrali dello Stato ospite tramite i canali consolari e diplomatici. |