Legge federale
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Art. 6 Trattamento dei dati nell’ambito della cooperazione internazionale 21
Nell’ambito della cooperazione con autorità e comandi militari di altri Paesi nonché con organizzazioni internazionali, le autorità e i comandi militari competenti sono autorizzati a trattare dati e in particolare a comunicarli mediante procedura di richiamo, se ciò:
21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). |