Legge federale
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Art. 3 Scopo del sistema d’informazione
1 Il sistema d’informazione serve al trattamento uniforme dei dati relativi all’identità degli stranieri, incluse le persone nel settore dell’asilo. 2 Il sistema coadiuva la SEM nell’adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:10
3 Il sistema coadiuva la SEM nell’adempimento dei seguenti compiti nel settore dell’asilo:22
4 Il sistema serve inoltre all’allestimento di statistiche, al controllo della procedura e dell’esecuzione e alla tenuta della contabilità. 4bis Ai fini del controllo e per l’allestimento di statistiche sulle misure di allontanamento e di respingimento disposte nei confronti di stranieri conformemente alla LAsi, alla LStrI, all’Accordo sulla libera circolazione, al Codice penale (CP)29 e al Codice penale militare del 13 giugno 192730 (CPM), nel sistema d’informazione sono registrati i dati seguenti:
4ter I dati di cui al capoverso 4bis sono trasmessi automaticamente da VOSTRA, in quanto non siano già contenuti nel SIMIC.32 5 Il numero AVS33 di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194634 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti serve allo scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.35 10 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l’introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 175; FF 2010 51). 11 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l’introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 175; FF 2010 51). 12 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 200854075405art. 2 lett. c). 17 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 3 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2023 16; FF 2020 3117). 18 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 200854075405art. 2 lett. c). 19 Introdotta dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 95; FF 2010 51). 20 Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 20132195). 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 apr. 2006 sull’adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941). 23 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l’introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 175; FF 2010 51). 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 apr. 2006 sull’adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941). 26 Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 200854075405art. 2 lett. c). 27 Introdotta dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 95; FF 2010 51). 28 Introdotta dall’all. 1 n. 3 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2023 16; FF 2020 3117). 31 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) (RU 2016 2329; FF 2013 5163). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 22 nov. 2022, lett. b, e e g in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 646, 683; FF 2020 3117). 32 Introdotto dal n. I della LF du 18 dic. 2020, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 646, 683; FF 2020 3117). 33 Nuova espr. giusta l’all. n. 1 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. 35 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 23 giu. 2006 sull’armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20064165; FF 2006397). |