Legge federale
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Art. 104c Accesso ai dati sui passeggeri nel singolo caso 328
1 Per consentire alle autorità competenti per il controllo al confine di effettuare tali controlli, di lottare contro la migrazione illegale e di eseguire gli allontanamenti, le imprese di trasporto aereo, su richiesta, mettono a loro disposizione le liste dei passeggeri. 2 Le liste dei passeggeri devono contenere i seguenti dati:
3 L’obbligo di mettere a disposizione le liste dei passeggeri termina sei mesi dopo l’esecuzione del volo. 4 Le autorità competenti per il controllo al confine cancellano i dati entro 72 ore dalla ricezione. 328 Originario art. 104b. Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195). |