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Art. 47 Comunicazione a garanzia della sicurezza 170
1 Il Consiglio federale determina i servizi di telecomunicazione che i fornitori di servizi di telecomunicazione devono assicurare affinché l’esercito, la protezione civile, il Corpo delle guardie di confine, la polizia, i pompieri, i servizi di protezione e di salvataggio nonché gli stati maggiori di comando civili possano adempiere i propri compiti in tutte le situazioni. 2 In vista e in caso di situazioni particolari e straordinarie può obbligare i fornitori a mettere a disposizione locali e impianti e a tollerare lo svolgimento di esercitazioni. 3 Disciplina l’indennizzo per tali prestazioni tenendo in debito conto gli interessi del fornitore. 4 Può obbligare il personale necessario a prestare servizio se una situazione straordinaria lo richiede. 5 Sono fatte salve le disposizioni della legge militare del 3 febbraio 1995171 riguardanti la requisizione e la facoltà del generale di disporre. 170 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |