Legge federale
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Art. 4 Enti di custodia
1 Un ente di custodia ai sensi della presente legge gestisce conti titoli intestati a persone o comunità di persone. 2 Sono considerati enti di custodia:
3 Sono considerati enti di custodia, sempre che gestiscano conti titoli nel quadro della loro attività, anche le banche estere, le società di intermediazione mobiliare estere e altri istituti finanziari esteri come pure gli enti di custodia centrali esteri.15 4 RS 952.0 5 Nuovo testo giusta l’all. n. II 17 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). 6 RS 954.1 7 Nuovo testo giusta l’all. n. II 17 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). 8 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445). 9 RS 958.1 10 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221). 11 RS 783.1 12 Introdotta dal n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221). 13 RS 958.1 14 RS 220 15 Nuovo testo giusta l’all. n. II 17 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). |