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Art. 5 Aumento temporaneo della tassa complessiva di transito per un viaggio attraverso le Alpi
1 Il Consiglio federale può, per un periodo di sei mesi, aumentare di al massimo il 12,5 per cento l’aliquota massima della tassa complessiva di transito dovuta dagli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci per un viaggio attraverso le Alpi qualora, malgrado i prezzi ferroviari competitivi praticati dalle imprese ferroviarie, il tasso medio di uso delle capacità relative all’offerta ferroviaria nel trasporto di merci attraverso le Alpi sia inferiore al 66 per cento per un periodo di dieci settimane. 2 Il Consiglio federale può prolungare una volta di sei mesi la durata di validità dell’aliquota massima. 3 Nei cinque anni successivi a un aumento dell’aliquota massima, il Consiglio federale può aumentarla solo una volta, al più presto:
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