Legge federale
|
Art. 34 Contributo di mantenimento
1 In linea di principio, dopo lo scioglimento dell’unione domestica registrata ciascun partner provvede da sé al proprio mantenimento. 2Il partner che ha limitato la sua attività lucrativa, o non ne ha esercitata alcuna, a causa della ripartizione dei compiti durante l’unione domestica registrata può esigere dall’altro adeguati contributi di mantenimento finché non sia in grado di provvedere da sé al proprio mantenimento grazie all’esercizio di un’attività lucrativa. 3Un partner può inoltre esigere contributi di mantenimento adeguati se si trova in stato di bisogno in seguito allo scioglimento dell’unione domestica registrata e si può ragionevolmente pretendere dall’altro, dato l’insieme delle circostanze, il versamento di contributi di mantenimento. 4 Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 125 capoversi 2 e 3 nonché 126–134 CC29.30 30 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015793). |