Ordinanza del DEFR
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Art. 16 Procedura
1 Un comitato direttivo nazionale può essere competente per diversi Paesi o regioni prioritari. 2 La SEFRI stabilisce i rappresentanti all’interno dei comitati direttivi. Il rappresentante della SEFRI assume la presidenza. 3 Nell’ambito della messa a concorso dei progetti di ricerca comuni secondo l’articolo 52 capoverso 3 O-LPRI il FNS rende note le modalità di presentazione della domanda. 4 Il FNS comunica ai responsabili di progetto le decisioni concernenti l’approvazione o il rifiuto delle domande. La procedura si basa sulle direttive del FNS. |