Ordinanza
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Art. 6quinquies Fornitura di personale a prestito 69
1 Il contratto di prestazioni stabilisce l’importo dell’indennità di cui all’articolo 18abis capoverso 3 lettera a LAI. Può in particolare prevedere un’indennità speciale destinata al prestatore di personale per un’assunzione successiva alla fornitura di personale a prestito. L’importo massimo dell’indennità complessiva ammonta a 12 500 franchi per assicurato. 2 Al prestatore di personale è inoltre versata un’indennità secondo l’articolo 18abis capoverso 3 lettera b LAI, se nel periodo di svolgimento del provvedimento l’assicurato non lavora per oltre due giorni di lavoro consecutivi in seguito a una malattia. L’indennità è versata a partire dal terzo giorno, sempre che il prestatore di personale continui a versare un salario all’assicurato o un’assicurazione d’indennità giornaliera gli accordi prestazioni. 3 L’importo dell’indennità secondo l’articolo 18abis capoverso 3 lettera b LAI ammonta, per giorno di assenza, a:
4 Il diritto all’indennità secondo l’articolo 18abis capoverso 3 lettera b LAI sussiste al massimo fino alla conclusione del rapporto di lavoro. L’importo dell’indennità è conteggiato al più presto dopo questo momento. 5 L’ufficio AI decide la durata necessaria del provvedimento. Questa non può tuttavia superare un anno. 6 L’Ufficio centrale di compensazione versa le indennità di cui ai capoversi 1 e 2 direttamente al prestatore di personale. 69 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |