Ordinanza
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Art. 8 Scelta della procedura
1 Nella scelta della procedura (art. 19 della legge) vanno considerati:
2 Se alla Svizzera è chiesta l’estradizione di uno straniero ed i presupposti per l’assunzione del perseguimento o dell’esecuzione sono adempiti (art. 85 cpv. 2 e art. 94 della legge), l’Ufficio federale decide giusta i criteri di cui al capoverso 1 e d’intesa con le autorità competenti per il procedimento penale. Esso sente dapprima la persona perseguita. |
