Ordinanza
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Art. 70b Rimunerazione delle cure ambulatoriali 136
1 Per la rimunerazione delle cure ambulatoriali gli assicuratori stipulano con le persone che esercitano una professione medica, il personale paramedico, gli ospedali e le case di cura nonché le imprese di trasporto e di salvataggio convenzioni tariffali e di collaborazione a livello nazionale. Le tariffe per singola prestazione si basano su strutture tariffali uniformi, stabilite a livello nazionale. 2 Il termine per la disdetta di convenzioni tariffali e di collaborazione è di almeno sei mesi. 3 La comunicazione dei dati secondo l’articolo 56 capoverso 3bis LAINF, la trasmissione dei dati, la sicurezza e la conservazione dei dati sono retti per analogia dagli articoli 59f, 59g e 59i dell’ordinanza del 27 giugno 1995137 sull’assicurazione malattie (OAMal).138 136 Introdotto dal n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). 138 Introdotto dall’all. n. 3 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 814). |