Ordinanza
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Art. 7 Principi
1 Chi guida un veicolo motore deve:
2 Le qualifiche necessarie allo svolgimento di tale attività devono essere attestate da una licenza dell’UFT e da un certificato dell’impresa ferroviaria. 3 Chi guida un veicolo motore senza avere le qualifiche necessarie a tale attività, senza conoscere, o conoscendo solamente in parte, le prescrizioni da rispettare per l’attività oppure senza avere dimestichezza con le tratte e le stazioni interessate, deve essere pilotato da un conducente di veicoli motore adeguatamente qualificato.7 4 Se la cabina di guida non è equipaggiata per la condotta con un solo agente, è necessario che un’altra persona adeguatamente qualificata guidi indirettamente o piloti il veicolo a motore.8 5 In caso di condotta automatica dei treni, con l’autorizzazione dell’UFT si può rinunciare al comando del veicolo motore in cabina di guida. 6 ...9 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1687). 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1687). 9 Abrogato dal n. I dell’O del 29 mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1687). |