Ordinanza 1
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Art. 29b Ripresa della procedura d’asilo conformemente alla competenza secondo Dublino 89
(art. 35a LAsi) 1 La ripresa della procedura d’asilo è constatata in una decisione incidentale. 2 Se un richiedente l’asilo è stato assegnato a un Cantone nel corso di una precedente procedura d’asilo, tale Cantone è competente anche in caso di ripresa della procedura d’asilo. 89 Introdotto dal n. I 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849). |