Ordinanza
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Art. 10 Adozione di provvedimenti volti a sgravare il mercato
1 In caso d’offerta eccedentaria o di altre eccedenze temporanee, l’organizzazione incaricata dei compiti definiti nell’articolo 26 capoverso 1 lettere b e c può:
2 Sentite le cerchie interessate, l’organizzazione incaricata stabilisce il momento, il tipo e la portata dei provvedimenti volti a sgravare il mercato e, nel quadro dei crediti stanziati, l’importo dei contributi per le azioni d’immagazzinamento e di vendita a prezzo ridotto. 3 I provvedimenti stagionali volti a sgravare il mercato possono essere adottati, per ciascuna categoria di animali, per una durata massima di sei mesi all’anno. |