Ordinanza
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Art. 10 Equipaggiamento e armamento
1 I corpi di guardia prestano servizio in uniforme. Gli agenti dei corpi di guardia devono essere manifestamente riconoscibili. 2 L’equipaggiamento e l’armamento autorizzati per le guardie sono definiti ai punti 1 e 2 dell’appendice. 3 L’acquisizione di nuovi tipi di arma deve essere preventivamente annunciata all’IFSN.4 4 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21). |