Ordinanza
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Art. 18
1 L’IFSN può trattare dati personali dei membri dei corpi di guardia, tra cui segnatamente anche dati degni di particolare protezione o profili della personalità ai sensi dell’articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 199214 sulla protezione dei dati, nella misura in cui tali dati risultino necessari, nell’adempimento dei compiti assegnati dalla presente ordinanza, per verificare se i membri dei corpi di guardia adempiono i requisiti richiesti.15 2 L’IFSN tratta i seguenti dati personali:
3 L’IFSN è incaricato di stabilire mediante direttiva le misure da adottare per proteggere i dati elettronici nei confronti di terzi. 4 Dopo che un membro dei corpi di guardia abbandona il posto o la funzione, oppure porta a termine il mandato, i dati personali sono conservati per 10 anni in modo sicuro. Allo scadere di questo termine i dati vengono distrutti nella misura in cui non vengono custoditi nell’Archivio federale. 14 RS 235.1 15 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21). |
