Ordinanza
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Art. 8 Impiego delle armi
3 Se lo scopo o le circostanze lo permettono, l’uso delle armi da fuoco deve essere preceduto da un chiaro avvertimento. 4 Si può sparare un colpo mirato soltanto per ridurre la persona interessata in condizioni di non nuocere. 5 Si deve rinunciare all’uso dell’arma da fuoco se mette esageratamente in pericolo terzi non implicati. 6 Se l’uso delle armi provoca il ferimento di persone, queste devono ricevere la necessaria assistenza. 7 L’uso delle armi deve essere in tutti i casi annunciato senza indugio alle autorità di polizia e l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN).2 8 Le armi impiegate devono essere requisite ai fini delle indagini. Si devono adottare i provvedimenti necessari a proteggere le tracce. 2 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21). |
