Ordinanza
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Art. 8 Comitato ristretto Ciber
1 Il Comitato ristretto Ciber è composto:
2 Il Comitato ristretto Ciber è presieduto dal delegato alla cibersicurezza. 3 Il Comitato ristretto Ciber informa i rappresentanti delle altre unità amministrative della Confederazione attive nel settore dei ciber-rischi sui punti all’ordine del giorno e può invitarli a singole sedute a scopo consultivo. Per le questioni di politica estera, il Comitato ristretto Ciber coinvolge il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Può inoltre ricorrere a esperti attivi nel settore economico e in quello delle scuole universitarie. 4 Il Comitato ristretto Ciber ha segnatamente i seguenti compiti:
5 I tre dipartimenti rappresentati nel Comitato ristretto Ciber mettono a disposizione le informazioni necessarie per la valutazione congiunta della situazione. 6 Il Servizio delle attività informative della Confederazione illustra la situazione generale delle ciberminacce all’attenzione del Comitato ristretto Ciber. |