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Art. 60 Persone coinvolte nella fabbricazione, nella distribuzione, nella consegna o nell’uso di cosmetici
1 Il DFI disciplina i dettagli degli obblighi assunti dalle persone coinvolte nella fabbricazione e nella distribuzione di cosmetici; vi rientrano anche disposizioni sulla conservazione e sul contenuto di documenti destinati all’autorità d’esecuzione. 2 Può richiedere conoscenze specialistiche dalle seguenti persone:
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