Ordinanza del DATEC
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Art. 28 Montaggio di motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti 79
1 Durante i lavori di manutenzione, possono essere montati unicamente motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti ammessi per il pertinente tipo d’aeromobile e considerati idonei all’impiego (art. 15 e 18). 2 La sostituzione di un motore o di un’elica va annunciata per scritto all’UFAC entro dieci giorni lavorativi allegando la documentazione necessaria. 79 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629). |
