Ordinanza
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Art. 27l Valutazione dei sistemi e delle modalità d’esercizio 63
1 Un ente esterno indipendente, riconosciuto dalla Cancelleria federale, deve:
2 Ogni modifica sostanziale del sistema o delle modalità d’esercizio va sottoposta alla medesima procedura. 3 La Cancelleria federale stabilisce le condizioni per il riconoscimento e disciplina i dettagli della valutazione. 63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365). |