Art. 7 Dichiarazione di conformità
1 Chi commercializza o cede impianti e apparecchi deve poter attestare tramite una dichiarazione di conformità che essi soddisfano le esigenze disciplinate negli allegati 1.1–3.2. 2 La dichiarazione di conformità deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e deve contenere le seguenti indicazioni:
3 Se un impianto o un apparecchio sottostà a più regolamentazioni che esigono una dichiarazione di conformità, può essere rilasciata una sola dichiarazione. 4 La dichiarazione di conformità deve poter essere presentata durante dieci anni a decorrere dalla produzione dell’impianto o dell’apparecchio. Il termine comincia a decorrere dalla fabbricazione dell’ultimo esemplare di una serie. |