Ordinanza
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Art. 18 Competenze interfunzionali
Un fisico dei reattori può svolgere anche funzioni dell’operatore dei reattori e del tecnico dei reattori se, nel quadro della riqualificazione secondo l’articolo 34, dimostra di possedere le competenze pertinenti e se negli ultimi 12 mesi ha esercitato funzioni corrispondenti per almeno cinque giorni complessivamente. |