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Art. 2 Responsabile dell’esercizio tecnico
1 Il responsabile dell’esercizio tecnico ai sensi dell’articolo 30 capoverso 4 dell’ordinanza del 10 dicembre 20043 sull’energia nucleare (OENu) deve possedere le seguenti qualifiche: - a.
- una formazione completa in una materia tecnica o matematica e di scienze naturali conseguita presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale svizzera o estera equivalente;
- b.
- le conoscenze necessarie in materia di sicurezza dei reattori, radioprotezione, sicurezza nucleare esterna, struttura della centrale, funzionamento della centrale durante l’esercizio e in caso di incidente, nonché conoscenza delle prescrizioni interne alla centrale e di prescrizioni e raccomandazioni svizzere e internazionali;
- c.
- almeno due anni di esperienza dirigenziale;
- d.
- un anno di esperienza nella centrale nucleare in cui intende svolgere la funzione di responsabile dell’esercizio tecnico.
2 Il responsabile dell’esercizio tecnico deve essere idoneo alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24). 3 L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.4 3 RS 732.11 4 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
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Art. 3 Responsabili di unità organizzative rilevanti dal punto di vista della sicurezza interna ed esterna
1 I responsabili di unità organizzative secondo l’articolo 30 capoverso 2 OENu5 devono possedere le seguenti qualifiche: - a.
- una formazione completa in un ramo d’attività corrispondente al suo compito conseguita presso una scuola universitaria, una scuola universitaria professionale o una scuola dei tecnici svizzera o estera equivalente;
- b.
- le conoscenze, necessarie alla loro attività, in materia di tecnica e scienze naturali, sicurezza dei reattori, radioprotezione, struttura della centrale, prescrizioni interne alla centrale e di prescrizioni e raccomandazioni svizzere e internazionali, nonché importanza dei fattori umani per la sicurezza nucleare interna;
- c.
- per il responsabile dell’unità organizzativa addetta alla gestione dell’impianto, inoltre, al momento di assumere la funzione:
- 1.
- un’autorizzazione a esercitare la funzione di ingegnere di picchetto, o
- 2.
- un diploma universitario d’indirizzo tecnico e quattro anni di esperienza in ambito tecnico nella rispettiva centrale nucleare, nonché aver superato un esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di ingegnere di picchetto, secondo gli articoli 27 e 28 capoverso 3; il superamento dell’esame non implica l’autorizzazione a esercitare la funzione di ingegnere di picchetto;
- d.
- per il responsabile della formazione del personale soggetto ad autorizzazione, inoltre, al momento di assumere la funzione, un’autorizzazione a esercitare la funzione di ingegnere di picchetto;
- e.6
- per il responsabile dell’unità organizzativa della radioprotezione, inoltre, il riconoscimento dell’IFSN quale perito in radioprotezione;
- f.
- per il responsabile dell’unità organizzativa cui è sottoposto il corpo di guardia, inoltre, conoscenze in materia di sicurezza nucleare esterna.
2 I responsabili di unità organizzative tecniche devono essere idonei alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24). 3 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.7 5 RS 732.11 6 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). 7 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
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Art. 4 Sostituti
I sostituti devono adempiere le esigenze di cui all’articolo 2 capoversi 1 lettere a e b e 2 o all’articolo 3.
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Art. 5 Incaricato della sicurezza nucleare esterna
1 L’incaricato della sicurezza nucleare esterna si occupa degli aspetti tecnici, personali e organizzativi della sicurezza esterna della centrale nucleare. È la persona di contatto per l’IFSN e per la polizia cantonale.8 2 L’incaricato della sicurezza nucleare esterna deve possedere le seguenti qualifiche: - a.
- una formazione completa conseguita presso un scuola universitaria, una scuola universitaria professionale o una scuola dei tecnici svizzera o estera equivalente oppure almeno due anni di esperienza maturata nella conduzione in seno a un corpo di polizia o a un’organizzazione di sicurezza analoga;
- b.
- formazioni complementari sulla protezione fisica di impianti;
- c.
- conoscenze approfondite di misure di sicurezza tecniche e organizzative legate alla centrale nucleare.
3 L’incaricato della sicurezza nucleare esterna deve essere idoneo alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24). 4 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.9 8 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). 9 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
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Art. 6 Operatori dei reattori
1 Gli operatori dei reattori eseguono, conformemente alle prescrizioni d’esercizio o su ordine del caposquadra, comandi e compiti di sorveglianza nel locale di comando. Se è necessario intervenire rapidamente, agiscono anche senza aver ricevuto un ordine, conformandosi alle prescrizioni specifiche dell’impianto. 2 Gli operatori dei reattori devono possedere le seguenti qualifiche: - a.
- un attestato federale di capacità secondo la legge del 13 dicembre 200210 sulla formazione professionale o un diploma estero equipollente, oppure una formazione tecnica o in scienze naturali completa conseguita presso una scuola dei tecnici, una scuola universitaria professionale o una scuola universitaria svizzera o estera equivalente;
- b.
- una formazione di base in fisica nucleare, fisica dei reattori, termoidraulica, tecnica dei reattori e sicurezza dei reattori, nonché radioprotezione;
- c.
- una formazione relativa alla struttura e alla funzione dei sistemi e delle prescrizioni inerenti alla centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di operatore dei reattori;
- d.
- una formazione adeguata alla loro funzione, effettuata a un simulatore d’addestramentodella centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di operatore dei reattori; il simulatore deve riprodurre in modo realistico la risposta dell’impianto durante l’esercizio normale e in caso di incidenti di progettazione, e la sua superficie di comando deve corrispondere in ampia misura a quella del locale di comando;
- e.11
- almeno un anno di esperienza nel servizio a turni presso l’unità organizzativa addetta all’esercizio dell’impianto nella centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di operatore dei reattori; questo periodo si riduce a sei mesi nel caso delle persone con formazione completa conseguita presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale svizzera o estera equivalente e delle persone con due anni di esperienza come operatore d’impianto maturata in un’altra centrale nucleare; nel caso di un nuovo impianto, l’IFSN può riconoscere come esperienza pratica la collaborazione nella realizzazione e nella messa in esercizio.
3 Gli operatori dei reattori devono essere idonei alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24). 4 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.12 5 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione di base in materia di tecnica nucleare e alla formazione specifica relativa all’impianto.13 10 RS 412.10 11 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). 12 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). 13 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
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Art. 7 Capisquadra
1 I capisquadra dirigono i gruppi di turno e durante il loro servizio sono responsabili dell’esercizio conforme allo scopo della centrale nucleare e della radioprotezione in caso di assenza dell’operatore addetto alla radioprotezione. 2 I capisquadra devono possedere le seguenti qualifiche: - a.
- una formazione per candidati capisquadra nella centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di caposquadra, in particolare nei settori della conduzione e dell’organizzazione;
- b.
- una formazione approfondita relativa all’impianto, all’esercizio normale, agli incidenti e ai casi d’emergenza, alla radioprotezione e all’organizzazione in caso d’emergenza;
- c.
- una formazione adeguata alla loro funzione, effettuata a un simulatore d’addestramento della centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di caposquadra; il simulatore deve riprodurre in modo realistico la risposta dell’impianto durante l’esercizio normale e in caso di incidenti di progettazione, e la sua superficie di comando deve corrispondere in ampia misura a quella del locale di comando;
- d.14
- almeno due anni di esperienza come operatore dei reattori nella centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di caposquadra; nel caso di un nuovo impianto, l’IFSN può riconoscere come esperienza pratica la collaborazione nella realizzazione e nella messa in esercizio.
3 I capisquadra devono essere idonei alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24). 4 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione specifica relativa all’impianto.15 14 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). 15 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
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Art. 8 Ingegneri di picchetto
1 Gli ingegneri di picchetto in servizio sono responsabili della gestione dell’esercizio nei casi previsti dal regolamento della centrale nucleare. Durante le emergenze assumono la direzione d’emergenza fino a quando lo stato maggiore d’emergenza non dà loro il cambio. 2 Gli ingegneri di picchetto devono possedere le seguenti qualifiche: - a.
- una formazione completa conseguita presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale svizzera o estera equivalente;
- b.
- una formazione di ingegnere di picchetto nella centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di ingegnere di picchetto, in particolare per quanto riguarda la conduzione in condizioni difficili, la base di progettazione dell’impianto, le procedure in caso di incidenti e le loro conseguenze radiologiche, la radioprotezione e l’organizzazione d’emergenza;
- c.
- le conoscenze in materia di sicurezza nucleare esterna necessarie alla sua attività;
- d.
- una formazione adeguata alla loro funzione, effettuata a un simulatore d’addestramento della centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di ingegnere di picchetto; il simulatore deve riprodurre in modo realistico la risposta dell’impianto durante l’esercizio normale e in caso di incidenti di progettazione, e la sua superficie di comando deve corrispondere in ampia misura a quella del locale di comando;
- e.16
- almeno un anno di esperienza come caposquadra in servizio nella centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di ingegnere di picchetto; nel caso di un nuovo impianto, l’IFSN può riconoscere come esperienza pratica la collaborazione nella realizzazione e nella messa in esercizio.
3 Gli ingegneri di picchetto devono essere idonei alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24). 4 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.17 5 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione specifica relativa all’impianto.18 16 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). 17 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). 18 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
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Art. 9 Competenze interfunzionali
1 Un ingegnere di picchetto può svolgere anche compiti del caposquadra se l’ultima riqualificazione come caposquadra è stata ottenuta negli ultimi quattro anni e se negli ultimi 12 mesi egli è stato in servizio come caposquadra per almeno 20 giorni. 2 Un caposquadra può anche svolgere compiti dell’operatore dei reattori. 3 Un operatore dei reattori può svolgere compiti del caposquadra per un breve periodo; le pertinenti condizioni sono stabilite nel regolamento della centrale nucleare.
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Art. 10 Operatori d’impianto
1 Gli operatori d’impianto eseguono, secondo le prescrizioni o su ordine del caposquadra o di un operatore dei reattori, controlli e comandi nell’impianto. 2 Gli operatori d’impianto devono possedere le seguenti qualifiche: - a.
- un attestato federale di capacità secondo la legge federale del 13 dicembre 200219 sulla formazione professionale o un diploma estero equipollente oppure una formazione tecnica o in scienze naturali completa conseguita presso una scuola dei tecnici, una scuola universitaria professionale o una scuola universitaria svizzera o estera equivalente;
- b.
- una formazione specifica relativa all’impianto e alla funzione, conseguita prima dell’impiego autonomo nell’impianto, la quale rafforza in particolare la consapevolezza della sicurezza interna.
3 Gli operatori d’impianto devono essere idonei alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24). 4 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.20 5 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione specifica relativa all’impianto e alla funzione.21 19 RS 412.10 20 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). 21 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
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Art. 11 Personale addetto alla manutenzione
1 Il personale addetto alla manutenzione esegue autonomamente, secondo le prescrizioni o su ordine, lavori di controllo, manutenzione e riparazione sugli equipaggiamenti, i sistemi e le opere edili dell’impianto. 2 Per i lavori eseguiti autonomamente, il personale addetto alla manutenzione necessita di una pratica professionale di tre anni nel rispettivo settore specifico. 3 Per adempiere i suoi compiti, il personale addetto alla manutenzione deve ricevere una formazione specifica relativa all’impianto. La formazione deve rafforzare in particolare la consapevolezza della sicurezza interna. 4 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva i requisiti per il personale addetto alla manutenzione.22 22 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
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Art. 12 Altro personale tecnico-scientifico
1 Il personale addetto in particolare al sostegno tecnico, alla gestione dei combustibili, alla progettazione nucleare, alla sorveglianza nucleare, all’analisi chimica dell’acqua, alla sorveglianza dell’invecchiamento, alle modifiche dell’impianto, all’impostazione delle superfici di comando e dei processi lavorativi, alle analisi della sicurezza e alla valutazione dell’esperienza d’esercizio deve possedere uno stato di formazione corrispondente ai suoi compiti. 2 Per adempiere i suoi compiti, il personale addetto alla manutenzione deve ricevere una formazione specifica relativa all’impianto. La formazione deve rafforzare in particolare la consapevolezza della sicurezza interna. 3 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze per il personale tecnico-scientifico.23 23 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
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Art. 13 Persone che esercitano un’attività in virtù di un mandato
1 Il titolare della licenza edilizia o d’esercizio (titolare della licenza) adotta misure necessarie a garantire che per i lavori nella centrale nucleare i mandatari impieghino esclusivamente persone che possiedono uno stato di formazione corrispondente ai loro compiti. 2 Il titolare della licenza fornisce a tali persone un’istruzione specifica relativa all’impianto. L’istruzione deve rafforzare in particolare la consapevolezza della sicurezza interna. 3 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva i requisiti per le persone che esercitano un’attività in virtù di un mandato.24 24 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
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