Ordinanza del DFF
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Art. 1 Principio 4
1 Gli impiegati con funzione dirigenziale e gli specialisti con particolari qualifiche professionali, distaccati temporaneamente in Svizzera dal loro datore di lavoro straniero (espatriati), possono dedurre ai fini dell’imposta federale diretta le spese professionali particolari, in aggiunta alle spese professionali secondo l’ordinanza del 10 febbraio 19935 sulle spese professionali. Queste spese professionali particolari sono considerate come altre spese professionali ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 lettera c LIFD. 2 Un’attività lucrativa è considerata temporanea se è esercitata per un periodo di cinque anni al massimo. 3 Il diritto alla deduzione delle spese professionali particolari si estingue in ogni caso quando l’attività lucrativa temporanea viene sostituita da un’attività permanente. 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 9 gen. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 311). |