Ordinanza del DFF
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Art. 2 Spese professionali particolari
1 Sono considerate spese professionali particolari di espatriati domiciliati all’estero:
2 Sono considerate spese professionali particolari di espatriati domiciliati in Svizzera:
3 La deduzione delle spese professionali particolari di cui ai capoversi 1 e 2 è ammessa se queste sono pagate dall’espatriato stesso e il datore di lavoro:
4 Non è ammessa alcuna deduzione di spese professionali particolari ai sensi dei capoversi 1 e 2 se queste:
5 La rifusione di spese professionali particolari da parte del datore di lavoro deve essere attestata nel certificato di salario. 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 9 gen. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 311). 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 9 gen. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 311). |