1 Il sequestro rinforzato è ordinato in caso di epizoozie altamente contagiose se per evitare la propagazione dell’epizoozia è necessario vietare, oltre al movimento degli animali e delle persone, anche il movimento delle merci.
2 Il movimento degli animali è limitato nel seguente modo:
- a.
- tutti gli animali delle specie ricettive sono rinchiusi nelle loro stalle. Laddove, sugli alpi o sui pascoli, non vi sono possibilità di stabulazione, gli animali devono essere raggruppati in mandre e sorvegliati giorno e notte;
- b.
- gli animali di una specie non ricettiva possono, con il permesso del veterinario cantonale, essere trasferiti dopo un’adeguata disinfezione;
- c.
- è vietato introdurre animali nell’effettivo306 sotto sequestro.
3 Lo spostamento delle persone è limitato nel seguente modo:
- a.
- le persone che abitano o soggiornano in un’azienda sotto sequestro rinforzato non possono abbandonarla sino a quando non sono stati applicati i provvedimenti ordinati dal veterinario ufficiale per impedire la propagazione di agenti dell’epizoozia;
- b.
- il veterinario cantonale può permettere a determinate persone di svolgere lavori agricoli urgenti nella propria azienda sotto sequestro;
- c.
- le persone che non abitano nell’azienda sotto sequestro possono entrarvi soltanto con il permesso speciale del veterinario cantonale.
4 Il movimento delle merci è limitato nel seguente modo:
- a.307
- le derrate alimentari di origine animale, il mangime e altri prodotti agricoli e oggetti che possono essere veicolo di contagio non possono essere allontanati dall’azienda. Il veterinario cantonale può concedere deroghe ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza;
- b.
- il movimento di veicoli da e per l’azienda sotto sequestro deve essere autorizzato dal veterinario ufficiale. Prima di lasciare l’azienda, i veicoli devono essere disinfettati sotto la sua sorveglianza.
5 Per vigilare sull’osservanza dei provvedimenti ordinati dall’autorità può essere designato personale di sorveglianza (come funzionari di polizia e militari).
306 Nuovo termine giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
307 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487).