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Art. 4 Convalida di prestazioni di formazione già fornite
(art. 9 cpv. 2 LFPr) 1 La decisione sulla convalida di prestazioni di formazione già fornite spetta:
2 I Cantoni provvedono a istituire servizi di consulenza incaricati di aiutare le persone a raccogliere gli attestati delle qualificazioni ottenuti al di fuori degli usuali cicli di formazione mediante esperienze pratiche professionali o extraprofessionali. La raccolta di questi attestati serve da base per decidere la convalida di cui al capoverso 1. 3 I servizi di consulenza collaborano con le organizzazioni del mondo del lavoro e coinvolgono specialisti esterni. |