Ordinanza
sui giochi in denaro
(OGD)

del 7 novembre 2018 (Stato 1° gennaio 2021)


Open article in different language:  DE  |  FR
Art. 115 Aliquota della tassa sul prodotto lordo dei giochi realizzato con giochi in linea

(art. 120 LGD)

1 L’ali­quo­ta di ba­se del­la tas­sa sul pro­dot­to lor­do dei gio­chi rea­liz­za­to con gio­chi in li­nea am­mon­ta al 20 per cen­to. La tas­sa è ri­scos­sa su pro­dot­ti lor­di di gio­chi fi­no a 3 mi­lio­ni di fran­chi.

2 L’ali­quo­ta del­la tas­sa au­men­ta fi­no a rag­giun­ge­re l’ali­quo­ta mas­si­ma dell’80 per cen­to se­con­do la pro­gres­sio­ne se­guen­te:

a.
2 per cen­to per ogni tran­che di 1 mi­lio­ne di fran­chi del pro­dot­to lor­do dei gio­chi tra 3 e 10 mi­lio­ni di fran­chi;
b.
1 per cen­to per ogni tran­che di 1 mi­lio­ne di fran­chi del pro­dot­to lor­do dei gio­chi tra 10 e 20 mi­lio­ni di fran­chi;
c.
0,5 per cen­to per ogni tran­che di 1 mi­lio­ne di fran­chi del pro­dot­to lor­do dei gio­chi tra 20 e 40 mi­lio­ni di fran­chi;
d.
0,5 per cen­to per ogni tran­che di 4 mi­lio­ni di fran­chi del pro­dot­to lor­do dei gio­chi tra 40 e 80 mi­lio­ni di fran­chi;
e.
0,5 per cen­to per ogni tran­che di 10 mi­lio­ni di fran­chi del pro­dot­to lor­do dei gio­chi a par­ti­re da 80 mi­lio­ni di fran­chi.

3 Il Con­si­glio fe­de­ra­le de­ci­de ogni an­no in me­ri­to a un’even­tua­le ri­du­zio­ne del­la tas­sa se­con­do l’ar­ti­co­lo 120 ca­po­ver­so 3 LGD.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden