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Art. 115 Aliquota della tassa sul prodotto lordo dei giochi realizzato con giochi in linea
(art. 120 LGD) 1 L’aliquota di base della tassa sul prodotto lordo dei giochi realizzato con giochi in linea ammonta al 20 per cento. La tassa è riscossa su prodotti lordi di giochi fino a 3 milioni di franchi. 2 L’aliquota della tassa aumenta fino a raggiungere l’aliquota massima dell’80 per cento secondo la progressione seguente:
3 Il Consiglio federale decide ogni anno in merito a un’eventuale riduzione della tassa secondo l’articolo 120 capoverso 3 LGD. |