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Art. 94 Divieto di delega 72
1 Ai comandanti e alle autorità militari non è consentito delegare il proprio potere disciplinare né le proprie competenze disciplinari a organi subordinati. È riservata la facoltà del capo del DDPS di delegare il suo potere disciplinare al capo dell’esercito e al sostituto di quest’ultimo, alle persone direttamente subordinate al capo dell’esercito e al Comando Istruzione (Personale dell’esercito).73 2 Il potere disciplinare delegato non può esserlo oltre. 72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541). 73 Nuovo testo giusta l’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503). |